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La concezione del patrimonio, giuridicamente inteso quale "totalità dei rapporti" imputabili ad un unico soggetto, è alla base dell'art. 2740, primo comma, c.c., il quale esprime, com'è noto, il principio dell'unicità ed indivisibilità del patrimonio. Tuttavia, proprio tale concezione, consegnataci dalla tradizione dogmatica, appare piuttosto inadeguata a spiegare le sempre piú numerose fattispecie di limitazione della responsabilità patrimoniale del debitore presenti nell'ordinamento giuridico vigente che, viceversa, ad un'attenta analisi, sembrano costituire l'esplicito riconoscimento dell'ammissibilità di una parcellizzazione del patrimonio in piú rapporti giuridici tendenzialmente autonomi ed indipendenti tra loro, suscettibili di divisione e di separata circolazione.